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Statuti 1. Nella Casa Generalizia l'Ordine cistercense possiede e sostiene un Collegio costituito per gli alunni di tutto l'Ordine che per ragione di studio devono recarsi a Roma, il suo nome è: Collegio Internazionale di San Bernardo dell'Ordine Cistercense in Roma. 2. Compete al Capitolo Generale il diritto supremo di direzione e ispezione nel Collegio, sia per quanto concerne il curricolo degli studi sia per la vita regolare da osservare in esso, nonché per quanto concerne l'amministrazione. 3. Gli Statuti del Collegio sono preparati dal Capitolo Generale e ad esso sono da sottoporre le correzioni. Il Sinodo dell'Ordine comunque, con la maggioranza dei suffragi, può cambiare provvisoriamente qualcosa degli Statuti, se tali modifiche non sono facilmente rinviabili al Successivo Capitolo Generale. Il Capitolo Generale giudica sulle modifiche compiute. Nelle Sessioni del Capitolo Generale e del Sinodo nelle quali si tratta di queste modifiche, il Rettore del Collegio può essere ammesso con voto consultivo. 4. Ogni quinquennio, durante la Visita della Casa Generalizia, sia compia la visita regolare del Collegio da parte di quegli Abati Presidi a ciò deputati dal Sinodo dell'Ordine. Questa visita ordinariamente si compie durante la riunione del Sinodo dell'Ordine nell'anno immediatamente precèdente il Capitolo Generale. I Visitatori, terminato l'esame di tutti gli atti degli Officiali e degli studenti del Collegio, consultato l'Abate Generale, secondo l'uso stendano una Carta di Visita da leggersi una volta pubblicamente, ma la presentino al Sinodo prima di renderla pubblica.
Titolo II 5. Il governo supremo del Collegio compete all'Abate Generale, al quale tutti gli abitanti del Collegio debbono obbedienza in quanto Superiore della Casa Generalizia. 6. Compete specialmente all'Abate Generale: a. nominare, con il consenso del Consiglio dell'Abate Generale, il Rettore del Collegio; b. nominare, eventualmente, udito il Rettore del Collegio, un Maestro degli Studenti: e. pronunciare sermoni e conferenze sulla vita monastica e spirituale; d. come un buon padre di famiglia dare l'esempio, con parole e coi fatti, e correggere, se fosse necessario.
Capitolo II 7. Il Rettore del Collegio ha governo immediato sul Collegio, salvo i diritti dell'Abate Generale e dei rispettivi superiori maggiori sia degli officiali sia degli alunni, da esercitarsi secondo lo spirito della Santa Regola e a norma di questi Statuti. 8. Compete particolarmente al Rettore: ammettere e dimettere gli alunni a norma dei presenti Statuti; nominare gli officiali minori del Collegio, eccettuato quanto detto all'art. 6 b e conformemente all'art. 15 e 20; concede dispense dalle prescrizioni dei presenti statuti per giusta causa, la qual cosa non la faccia per cose di grande importanza senza aver consultato l'Abate generale; dare permessi agli alunni di uscire dalla casa servatis servandis; e. avere spesso colloqui con gli alunni dando loro opportuni consigli; f. curare che ci siano conferente spirituali e temi di meditazione g. ammonire i singoli che vede più negligenti, perché progrediscano nel meglio e, se è il caso, correggerli con discrezione e punirli con prudenza; h. avere colloqui con gli alunni su questioni disciplinari; i. informare spesso l'Abate Generale sul modo di vivere degli alunni e almeno una volta all'anno comunicare all'Abate di ogni alunno sul modo di vivere e sugli studi. 9. Il Rettore, in forza del suo ufficio, è membro del Consiglio della Casa Generalizia. 10. Il Rettore del Collegio, tra gli uffici e diritti che gli competono, può condividerli secondo opportunità e necessità col Maestro degli studenti, con licenza dell'Abate Generale; di tale suddivisione di incarichi e diritti ad ogni inizio di anno accademico si dia comunicazione agli alunni.
Capitolo III 11. Il Maestro degli studenti adempia a quegli uffici che il Rettore del Collegio gli ha voluto attribuire a norma degli articoli precedenti. 12. Sono inoltre di competenza del Maestro le seguenti cose: a. promuovere negli alunni l'osservanza della disciplina nonché l'eleganza del comportamento esterno; b. per quanto gli è possibile fare la ricreazione con gli studenti; c. visitare le camere e gli altri luoghi del collegio provvedendo che siano sempre in perfetto ordine e pulizia; aiutare e spronare nello studio gli alunni;
13. Gli studenti all'inizio dell'anno accademico indichino al Rettore il nome del proprio Confessore ordinario. Lo comunichino quando durante l'anno debbano cambiare il Confessore. 14. Come alunno in questi Statuti si considera colui che è professo del nostro Ordine, sia se costituito nell'Ordine Sacro sia se laico, che è mandato dai suoi Superiori principalmente per motivi di studio, eccetto che, malgrado debba ancora terminare gli studi, col consenso del suo Superiore maggiore, sia annoverato espressamente dall'Abate Generale tra gli officiali perché promosso ad un ufficio nella Curia generalizia o nel Collegio.
Capitolo I 15 Al Rettore del Collegio compete l'ammissione dei professi dell'Ordine nel Collegio, non lo farà senza aver consultato l'Abate Generale. 16. Perché si possa essere ammessi in qualità di alunni nel Collegio, si richiede che: sia professo del nostro Ordine almeno di voti temporanei; possieda un attestato di buona vita monastica dato dal suo Superiore maggiore tanto da sperare che in futuro non solo non sia perturbatore della disciplina regolare del Collegio ma bensì un vero cultore; c. abbia l'intenzione di osservare gli Statuti del Collegio, cosa inculcatagli dal suo Abate; abbia almeno compiuto gli studi umanistici ed abbia i requisiti per poter seguire con profitto gli studi nelle diverse Facoltà Romane e poterne superare felicemente gli esami; abbia un discreto stato di salute. 17. Il Superiore Maggiore dello studente comunichi tutte queste cose al Rettore entro il 15 settembre, perché a tenore dell'art. 9 possa ammettere lo studente al Collegio e, se ne è il caso, indicherà cosa eventualmente si dovrà fare perché lo studente possa intraprendere gli studi indicati dal suo Abate.
Capitolo II 18. Per l'inizio dell'anno scolastico gli studenti siano presenti in Collegio almeno due o tre giorni prima dell’inizio delle lezioni, a meno che non sia stato stabilito diversamente. 19. Al termine degli esami, gli studenti debbono lasciare il Collegio raggiungendo direttamente il proprio monastero, se non fosse diversamente disposto dal proprio Superiore maggiore. Di ciò il Superiore maggiore dello studente informi per tempo il Rettore.
Capitolo III 20. Il Rettore, con l'approvazione dell'Abate Generale e non senza aver prima informato il Superiore maggiore dello studente, potrà dimettere lo studente anche durante l'anno scolastico se, ponderata le cosa in coscienza, ci saranno le seguenti cause: Le cause di dimissione devono essere gravi, per esempio: 1. carenza di spirito religioso che sia di scandalo agli altri; 2. grave trasgressione dei voti o della disciplina del Collegio, in special modo se saranno stati inutili i ripetuti ammonimenti; 3. grave negligenza ed incapacità dimostrate negli esami, per poter proseguire con profitto gli studi. Sebbene la cause di dimissione debbano essere ben chiare al Rettore, non è necessario che debbano essere comprovate con un giudizio formale. Ma sempre saranno esposte allo studente affinché possa rispondere. 21. Non si da ricorso alla dimissione fatta secondo le norme e lo studente deve lasciare immediatamente il Collegio e raggiungere il proprio monastero. 22. Il Rettore, per quanto possibile, non dimetta nessun alunno durante l'anno accademico, ma piuttosto faccia richiesta, nella relazione a fine anno sullo studente, al Superiore maggiore dello stesso che non lo mandi più al Collegio.
Titolo IV 23. Gli alunni durante l'anno accademico devono osservare la vita monastica Cistercense secondo le norme stabilite da questi Statuti.
Capitolo I
Articolo I 24. Gli studenti non solo devono osservare fedelmente e correttamente i voti pronunciati, ma tendere alla perfezione del proprio stato; parimenti devono condurre una vita interiore ed esteriore piuttosto irreprensibile non solo alla presenza dei laici, ma anche dei novizi, come già essi stessi furono; assumano infine uno spirito veramente religioso ed ecclesiastico. 25. Tutti gli studenti, i Superiori ed i confratelli progrediscano in un particolare amore nel Signore. Poiché coloro che vivono nel Collegio sono confluiti a Roma da nazioni diverse e molto lontane, tutti stiano attenti a non giudicare o parlar male delle altre nazioni. Nessuno indaghi sulle parole e sulle azioni di un altro in modo eccessivamente curioso, né riprenda un confratello, né parli maliziosamente in sua assenza, cose che possono andare a svantaggio sia dell'animo dei singoli e sia della vita comunitaria. Tutti al contrario si servano a vicenda, sia che si tratti di cose da fare pubblicamente come pure per occasioni di servizio che si suole siano date reciprocamente. Se inoltre i Superiori non si accorgeranno del bisogno di qualcuno, il confratello che noterà questo non ometta di informare i Superiori. Tutti gli studenti trattino con massima carità e riverenza i Fratelli che lavorano in Curia come confratelli molto meritevoli. 26. Gli studenti, sapendo che attraverso al via dell'obbedienza si arriva a Dio, devono manifestare obbedienza all'Abate Generale ed ai Superiori da lui legittimamente costituiti. 27. Se qualcuno talora non si crede capace di eseguire un comando, non manchi di chiederne debita dispensa al Superiore competente. 28. Nel Collegio il voto di povertà sia osservato da tutti diligentemente. Agli studenti non è lecito trattenere soldi, se non si tratta di pochi soldi dati dal Rettore per le piccole spese quotidiane. Anche di queste somme diano conto al momento opportuno. 29. A nessuno è concesso di acquistare qualcosa senza aver avuto il permesso del Rettore per quel determinato motivo, se si tratta di spese ordinarie, o del proprio Superiore maggiore se si tratta di spese straordinarie. 30. Il prezzo stabilito per il vitto deve essere pagato all'inizio di ogni semestre. Le spese ordinarie per le tasse scolastiche, per i libri e per gli altri bisogni della vita quotidiana nonché le spese straordinarie per le medicine o per altre simile necessità sono a carico del Monastero dello studente e il Rettore stenda una relazione di ciò all'Economo della Casa Generalizia, che la trasmetterà all'Abate dello studente. 31. Tutti si preoccupino moltissimo di far uso delle cose a disposizione, come suppellettili o qualsiasi apparecchiatura della Casa Generalizia, non in maniera indecorosa o con trascuratezza perché non si deteriorino prima del tempo. Se qualcuno arrecherà danno alle cose o ne smarrirà qualcuna, subito si presenti al Rettore e gli riferisca l'accaduto. Di danni causati involontariamente si informi il Cellerario, il quale, se il caso lo esige, può chiedere il risarcimento del danno al monastero dello studente. 32. L'uso del tabacco da fumo è permesso nella sala di ricreazione secondo la quantità concessa allo studente dal proprio Superiore maggiore, così pure in cella, in parlatorio e in giardino, nonché in chiostro durante la ricreazione e nel terrazzo sopra la casa.
Articolo V 33. Gli studenti non trascurino mai di coltivare con grande cura lo spirito del servizio sacerdotale e facciano crescere in loro la stima dell'ufficio sacerdotale. Nutrano speciale venerazione, affetto e fedeltà verso la Sacra Gerarchia, in modo speciale verso il suo capo, il Romano Pontefice. 34. Tutti gli studenti, se non espressamente scusati o dispensati, devono partecipare in coro alle ore canoniche cantate o recitate. E' compito del Rettore concedere la dispensa in casi particolari. Le Vigilie vengano recitate privatamente, come pure le Lodi e Terza durante l'estate a partire dal giorno indicato dall'Abate Generale. 35. Nelle Domeniche e nelle solennità infrasettimanali durante l'anno scolastico la Messa conventuale è accompagnata dal canto, ogni giorno anche la Compieta. 36. Chi è destinato ad uffici del coro o dell'altare, si prepari con cura e soddisfi al proprio incarico con solerzia, obbedendo in tutto a coloro che presiedono le sacre funzioni. 37. Tutti osservino con scrupolo le prescrizioni degli Usi Cistercensi e dell'insieme dei Riti con le modifiche convenientemente apportate. 38. Gli studenti sacerdoti cerchino di poter celebrare quotidianamente il Santo Sacrificio. I chierici servano i sacerdoti celebranti ed ogni giorno cerchino di accostarsi alla S. Eucaristia. Tutti dopo la Messa attendano al ringraziamento.
Articolo II 39. Tutti gli studenti si dedichino alla meditazione durante il giorno secondo i tempi stabiliti dagli Statuti del Collegio. 40. Dopo Compieta tutti facciano in coro l'esame di coscienza. 41. Si accostino frequentemente alla confessione sacramentale.
42. Con sollecitudine tutti coltivino ogni giorno la Lectio Divina per almeno un quarto d'ora e non la tralascino nemmeno nel periodo di preparazione più prossima agli esami. 43. Recitino ogni giorno almeno una parte del Rosario, in Quaresima si applichino al pio esercizio della Via Crucis e con devozione compiano gli altri esercizi della pietà comune. 44. Una volta all'anno gli studenti attendano nel proprio monastero agli Esercizi Spirituali. 45. L'occupazione principale degli studenti dopo l'Opus Dei è l'acquisizione delle scienze Sacre. Sappiano che essi possono raggiungere la santità se intraprenderanno tale occupazione con obbedienza e la porteranno a termine con prontezza. Perciò è necessario che gli studenti pongano in ciò sempre la massima cura, per tendere con tutte le forze alla perfezione dello stato religioso e alla autentica conservazione dei costumi, con non minore diligenza; tralasciando tutte le altre occupazioni di qualunque genere esse siano, attendano agli studi prescritti con tutto lo sforzo possibile e con ardore d'animo, dal momento che mirano alla loro perfezione, per dedicarsi diligentemente allo studio. 46. Tutti gli studenti del Collegio per gli studi devono accedere al Pontifìcio Istituto di Sant'Anselmo, a meno che non si tratti di discipline che mai, o almeno in quell'anno, non vengono impartiti nel predetto Istituto0 47. I Superiori che inviano uno studente a Roma determinino con esattezza indicando al Rettore il tipo di studi che deve affrontare, il titolo accademico che eventualmente deve conseguire, il numero degli anni concesso a tale fine, affinché il Rettore, esaminato il tutto, possa regolare gli studi dello studente. 48. Gli studenti, all'inizio dell'anno accademico e, se il caso lo richiede, all'inizio del secondo semestre, prima di recarsi per l'iscrizione dal Decano della rispettiva Facoltà, devono esibire al Rettore l'ordinamento delle discipline da apprendere che da lui deve essere sottoscritto. Non è permesso agli studenti, durante l'anno scolastico, ritirarsi dalle discipline, alle quali si erano iscritti, senza permesso del Rettore. 49. Se uno desidera assentarsi da una lezione, deve chiedere il permesso al Rettore, che malvolentieri la concederà quando non si tratti di malattia. 50. Tutti sono tenuti a sostenere gli esami nei tempi stabiliti; possono rinviarli con licenza del Rettore e delle autorità della rispettiva Facoltà. Una volta superati gli esami informino dell'esito il Rettore, il quale comunicherà all'Abate Generale e al Superiore maggiore dello studente ciò che ciascuno gli avrà riferito. 51. Il Rettore, se lo giudicherà utile, dopo aver consultato, l'Abate Generale, si preoccupi che nel Collegio si tengano, da parte di insegnanti idonei, lezioni sulla storia, il diritto e la spiritualità del nostro Ordine. Queste lezioni non si tengano nel periodo immediatamente precedente gli esami.
Capitolo IV 52. Gli studenti del Collegio indossano l'abito religioso Cistercense secondo l'uso del proprio monastero. Uscendo dalla propria cella osservino sempre regole di correttezza dei nostri tempi riguardo all'abito. Per le passeggiate in città e per le lezioni nelle Facoltà dell'Urbe si permette l'uso del "clergyman", a meno che il rispettivo Superiore maggiore abbia deciso espressamente altro. 53. Nell'abbigliamento gli studenti evitino ogni sciatteria, anzi curino con tutta la diligenza possibile la pulizia e la forbitezza degli indumenti. 54. Gli studenti che abbiano ottenuto licenza dal Rettore di ricevere ospiti, non possono farli entrare in refettorio senza uno speciale permesso. Non si conducano gli ospiti senza permesso del Rettore nelle altre parti della casa (incluso il giardino), a meno che appartengano al nostro Ordine. Raramente si dia il permesso di introdurre gli ospiti nelle celle degli studenti. Chiunque introducesse degli ospiti nei luoghi di silenzio regolare, faccia in modo che la tranquillità della disciplina non sia turbata. 55. Gli studenti amino la solitudine della clausura e principalmente della propria cella. Pertanto conservino ben ordinata la cella trattando con somma cura ogni cosa loro consegnata. Facciano molto spesso pulizia nella loro cella e se si trasferiscono in un'altra non portino con sé niente della suppellettile, se non hanno il permesso del Rettore. All'inizio dell'anno scolastico il Rettore assegna a ciascuno la propria cella, e non si può cambiarne una per un'altra senza il suo permesso. 56. Il Rettore concede agli studenti il permesso di uscire oltre alla passeggiata per la ricreazione e la frequenza della scuola. Tutti limitino l'assenza dal Collegio così da essere tempestivamente presenti ai successivi atti comunitari. 57. Per ciò che riguarda i giornali, riviste e televisione si osservino le istruzioni emanate dalla S. Sede e le prescrizioni del Rettore. 58. Gli studenti possono fare uso del telefono per l'esterno secondo le norme stabilite dal Rettore.
Articolo III 59. Tutti osservino con amore l'ordine della giornata del Collegio. Tutti cerchino ugualmente di prendere sonno sufficiente. Si alzino presto al mattino, e la sera vadano a dormire presto. 60. Gli studenti cerchino di custodire il raccoglimento interiore e lo spirito di preghiera. L'osservanza del silenzio sia per essi soprattutto una questione di abitudine interiore, di disciplina personale e di rispetto verso i confratelli. Per cui tutti osservino i silenzio in modo da dire, fuori dell'intervallo della ricreazione, solo le cose che la necessità o la carità esigono. 61. Perché si faccia ciò in modo abituale, è necessario osservare queste regole: si osservi dovunque il silenzio notturno, come è prescritto dalla S. Regola (cap. 42): "Uscendo da Compieta non sia. concesso a nessuno di dire ancora qualcosa", se non dopo aver chiesto il permesso al Rettore; in refettorio il Superiore può dispensare dal silenzio durante i pasti. Il mattino a colazione si può dire qualche parola; nella zona del chiostro che si trova tra i cancelli, si deve osservare il silenzio in maniera rigorosa, eccetto durante la ricreazione; per le scale ed i corridoi si osservi sempre il silenzio, anche durante la ricreazione. 62. Gli studenti abbiano sempre ben presente che sono responsabili davanti a Dio dell'uso del proprio tempo. Pertanto considerino bene, prima di entrare nella cella di altri, se si tratti di necessità di colloquio o di semplice domanda e non si dilunghino troppo nella conversazione, rispettando anche il tempo e le occupazioni di coloro dai quali si recano. Se gli studenti non hanno ancora raggiunto al proposito una misura ragionevole ed un autocontrollo, intervenga il Rettore. Gli studenti se non hanno il permesso del Rettore non possono recarsi a parlare nelle camere degli Officiali della Curia Generalizia. Per quanto riguarda la visita agli studenti ammalati si osservi quanto prescritto all’art. 75 di questi Statuti. 63. Tutti, infine, evitino qualunque strepito, in qualsiasi modo avvenga, sia con la voce, sia con il camminare, sia con gli utensili, sia aprendo o chiudendo le porte o le finestre, in modo particolare di notte e durante il riposo pomeridiano, per salvaguardare la quiete e la correttezza del comportamento. Affinché nessuno sia turbato, il Superiore moderi gli esercizi musicali e di canto. 64. A tutti sono somministrati due pasti, ovvero a mezzogiorno e alla sera, e la mattina la colazione. Non è permesso mangiare qualcosa fuori dal refettorio, né conservarlo in camera, a meno che, per un giusto motivo, non se ne sia avuto il permesso del Rettore. Agli studenti è proibito l'accesso alla cucina. 65. Durante il loro soggiorno in Collegio gli studenti sono dispensati dai digiuni tipici dell'Ordine. Si osservino tuttavia i giorni di digiuno ecclesiastico prescritti per la città di Roma. In refettorio vige l'astinenza dalle carni il Venerdì, eccettuate le feste di precetto che possono cadere in tale giorno. L'osservanza dell'astinenza si osservi anche negli altri giorni previsti dal diritto comune. L'Abate Generale può dispensare per causa ragionevole dalla legge dell'astinenza imposta da questi Statuti. 66. Gli studenti si alternino per la lettura in refettorio, la preparino diligentemente e la proferiscano con voce chiara e distinta tesa all’edificazione di chi ascolta. L’Abate Generale indicherà quali Libri e parti della S. Scrittura si dovrà leggere a pranzo. All'inizio della cena si leggerà il Martirologio. 67. Tutti gli studenti, non eccettuati i sacerdoti, secondo un ordine prestabilito servano a mensa i fratelli. 68. Chi non potesse intervenire al pasto, anzitutto lo dica al Rettore e chieda il permesso, e se si tratta di un caso improvviso se ne scusi in seguito. Chi arriva tardi al pasto comune osservi le usanze prescritte. Ciascuno sieda in refettorio al suo posto, come previsto dagli Usi. Al Rettore è concesso, in casi speciali, di assegnare un altro posto a sedere. 69. Dopo il pranzo e la cena a tutti gli studenti è concesso un tempo di ricreazione per sollevare il corpo e lo spirito. Alla ricreazione dopo cena partecipano tutti, se non sono legittimamente dispensati. Per quanto concerne l'inizio e la fine della ricreazione si osservino le prescrizioni degli Usi. 70. Gli studenti ricerchino in genere la compagnia dei propri compagni piuttosto che quella degli Officiali della casa. Quando poi dovessero parlare con gli Officiali, non dimentichino la propria età e la condizione di studente. Come veri confratelli a pieno titolo ed uomini adulti non manchino di sentirsi corresponsabili del bene della famiglia religiosa della Casa Generalizia e contribuiscano alla sua edificazione. 71. Agli studenti si conceda una passeggiata per prendere una boccata d'aria. Talvolta, nei giorni di festa nelle Facoltà, si potranno istituire, col permesso del Rettore, escursioni da protrarsi per una giornata intera, le cui spese, oltre al cibo fornito dal Collegio, saranno sostenute dal monastero degli interessati. Durante le vacanze di Natale e Pasqua gli studenti col permesso del proprio Superiore possono lasciare il Collegio e tornare al proprio monastero, purché tuttavia indichino al Rettore l'itinerario e facciano Ugualmente durante il tempo di vacanze dopo Natale gli studenti, chiesto il permesso al Rettore, possono soggiornare nei monasteri dell'Ordine, in Italia, più vicini. Inoltre nel tempo delle vacanze dopo Pasqua, con il permesso del Rettore del Collegio, si potranno istituire per gli studenti delle escursioni.
Articolo VII 73. Se nel Collegio sia ammala qualcuno, si informi di ciò il Rettore, che provvederà secondo il caso. Il malato manifesti con molta semplicità la propria infermità. Se uno si accorge che un altro è malato, avvisi con discrezione il Rettore. 74. Senza permesso del Rettore non è consentito al malato consultare medici, o procurarsi farmaci e cibi speciali. 75. Senza permesso del Rettore a nessuno è permesso visitare per lungo tempo gli ammalati neppure durante il tempo di ricreazione. Durante il tempo di ricreazione, tuttavia, è permesso salutare l'ammalato per breve tempo, ma ciò non avvenga mai tutti assieme.
Articolo VIII 76. Se giunge un ospite alla porta del Collegio per visitare qualcuno degli studenti, sia condotto in parlatorio e si comunichi il suo arrivo allo studente, ma solo dopo aver ottenuto il permesso del Rettore. 77. Con gli ospiti si osservino scrupolosamente le regole della clausura. 78. Tutti stiano attenti che le conversazioni con gli ospiti non si protraggano per lungo tempo. Lo studente, all'approssimarsi degli atti comuni, si preoccupi di finire in tempo, affinché non solo non rimanga qualcuno in parlatorio durante la celebrazione del Divino Ufficio, se non per un motivo serio e col permesso del Rettore, ma anche perché uno non giunga in ritardo al coro a causa degli ospiti. 79. Gli studenti, affinché possano offrire agli ospiti un po' di vino della comunità con dei dolci, hanno bisogno di un permesso speciale del Rettore, che informerà la cucina secondo il caso. Perché si possa apparecchiare in parlatorio il pranzo per gli ospiti si richiede uno speciale permesso del Rettore. 80. Gli ospiti che dimorano nella Casa Generalizia non possono entrare nella camera di uno studente senza il permesso del Rettore, a meno che non si tratti del proprio Superiore maggiore.
81. Gli studenti siano pienamente consapevoli che gli Statuti del Collegio tendono in ogni caso alla promozione della loro buona formazione sia religiosa e sia umana. I Superiori abbiano sempre presente la salvezza delle anime, che nella Chiesa deve sempre essere la legge suprema.
Approvato dal Capitolo
Generale dell’Ordine cistercense
1. Nella Casa Generalizia dell'Ordine Cistercense ha sede il collegio per gli alunni di tutto l'Ordine che vengono a Roma per studi universitari il cui nome è Collegio Internazionale San Bernardo dell'Ordine Cistercense in Roma. 2. Nel Collegio San Bernardo sono ospitati alunni del clero diocesano o religiosi di altre congregazioni mandati a Roma dai rispettivi Ordinari per studiare negli Atenei Pontifici. 3. La direzione suprema del collegio spetta all'Abate Generale dell'Ordine Cistercense a cui tutti gli alunni devono rispetto in quanto superiore della Casa Generalizia. 4. L'Abate Generale col consenso del suo consiglio nomina il rettore del collegio. Ammissione e dimissione degli alunni 5. Spetta al Rettore del collegio accogliere gli alunni che a. presentino le credenziali del loro Ordinario, b. abbiano ricevuto l'Ordine Sacro, c. o almeno abbiano terminato il corso obbligatorio di teologia, d. abbiano intenzione di osservare gli statuti del collegio che dopo il colloquio di ammissione sottoscriveranno davanti al Rettore. 6. Il Rettore del collegio conferisca spesso con gli alunni o con i loro rappresentanti, ascolti i loro desideri, dia i permessi necessari, gli informi dei regolamenti della casa, in caso di necessità li ammonisca. 7. Il Rettore del collegio con l'approvazione dell'Abate Generale e consultato l'Ordinario può dimettere l'alunno anche durante l'anno accademico per gravi motivi, quali: a. mancanza di spirito religioso che sia di scandalo agli altri, b. grave trasgressione alle norme del Diritto Canonico e alla disciplina del collegio, specialmente se ogni richiamo sia stato inutile, c. grave negligenza negli studi. 8. Le cause della dimissione devono essere esposte all'alunno, dandogli la possibilità di rispondere. Il Rettore tuttavia, in quanto è possibile, durante l'anno accademico non dimetta nessuno, lo faccia piuttosto alla fine. Modo di vivere il sacerdozio nel collegio 9. Il Collegio deve conformarsi alla comunità ecclesiale. "L'identità sacerdotale, come ogni identità cristiana, ha la sua fonte nella Santissima Trinità, che si rivela e si autocomunica agli uomini in Cristo, costituendo in Lui e per mezzo dello Spirito la Chiesa come germe e inizio del Regno" (Pastores dabo vobis 12). 10. Bisogna che il Collegio tenda a diventare come "comunità dei discepoli del Signore nella quale si celebra la stessa liturgia (che permea la vita di spirito di preghiera), formata ogni giorno nella lettura e nella meditazione della Parola di Dio e con i: sacramento dell'Eucaristia e nel esercizio della carità fraterna e della giustizia, una comunità nella quale, il progresso della vita comunitaria e nella vita, di ciascun suo membro, risplendono lo spirito di Cristo e l'amore verso la Chiesa'' (Pastores dabo vobis 60). 11. Del momento che la Liturgia Eucaristica e la Liturgia delle Ore sono il fondamento della vita sacerdotale, gli alunni del collegio sono tenuti alla partecipazione quotidiana alla celebrazione dell'Eucaristia, delle Lodi Mattutine e dei Vespri con la comunità monastica, a meno che non siano impediti a causa del ministero pastorale. 12. Lo studio, dopo la vita spirituale, è il principale impegno degli alunni. Per questo, tralasciate altre occupazione, si dedichino con massimo impegno agli studi. Informino il proprio Ordinario o Superiore e il Rettore del collegio dei progressi, delle difficoltà e degli esami superati. Esercitino il ministero pastorale col consenso del proprio Ordinario in misura che non sia a scapito degli studi. 13. Gli alunni bisogna che rispettino la regola del silenzio che nel monastero è di grande importanza a differenza che in una semplice casa di studenti. Questo vale soprattutto durante la notte. Pertanto nelle ore notturne le riunioni nelle camere e nei luoghi comuni, l'uso della televisione e qualsiasi rumore devono cessare. Per rientrare la sera dopo l'ora fissata dal Rettore si richiede uno speciale permesso del Rettore. 14. Il mangiare insieme è segno e mezzo di carità fraterna. Tutti gli alunni per ordine servano a mensa. Chi non potesse partecipare al pranzo comune lo faccia presente al Rettore. Tutti collaborino per rendere meno faticoso il lavoro dei servitori e delle suore della cucina. Secondo la Regola di San Benedetto a tavola non deve mai mancare la lettura. La lettura duri fino al segno del superiore. Prima a nessuno sia lecito parlare. 15. Se uno è infermo, informi il Rettore perché provveda alle cure. 16. Ospiti e visitatori normalmente si ricevano in parlatorio. Se qualcuno, con il permesso del rettore può andare nella camera dell'alunno non si trattenga oltre l'ora stabilita dal Rettore. Non è mai lecito accogliere donne nelle camere. "I vari membri della comunità del Collegio riuniti dallo Spirito in un'unica fraternità, collabo-rino, ciascuno secondo il proprio dono, alla crescita di tutti nella fede e nella carità... per prolungare nella Chiesa e nella storia la presenza salvifica di Gesù Cristo, il buon pastore" (Pastores dabo vobis 60). Supplemento agli statuti del Collegio San Bernardo in Roma per gli studenti non membridell'Ordine Cistercense __________________________________ Approvato dal Capitolo Generale OCist 1. Nella Casa Generalizia dell'Ordine Cistercense ha sede il Collegio per gli alunni di tutto l'Ordine che vengono a Roma per studi universitari il cui nome è Collegio Internazionale San Bernardo dell'Ordine Cistercense in Roma. 2. Nel Collegio San Bernardo sono ospitati alunni del clero diocesano o religiosi di altre congregazioni mandati a Roma dai rispettivi Ordinari per studiare negli Atenei Pontifici. 3. La direzione suprema del Collegio spetta all'Abate Generale dell'Ordine Cistercense a cui tutti gli alunni devono rispetto in quanto superiore della Casa Generalizia. 4. L'Abate Generale col consenso del suo consiglio nomina il Rettore del Collegio. Ammissione e dimissione degli alunni 5. Spetta al Rettore del Collegio accogliere gli alunni che a. presentino le credenziali del loro Ordinario, b. abbiano ricevuto l'Ordine Sacro, c. o almeno abbiano terminato il corso obbligatorio di teologia, d. abbiano intenzione di osservare gli statuti del Collegio che dopo il colloquio di ammissione sottoscriveranno davanti al Rettore. 6. Il Rettore del Collegio conferisca spesso con gli alunni o con i loro rappresentanti, ascolti i loro desideri, dia i permessi necessari, gli informi dei regolamenti della casa, in caso di necessità li ammonisca. 7. Il Rettore del Collegio con l'approvazione dell'Abate Generale e consultato l'Ordinario può dimettere l'alunno anche durante l'anno accademico per gravi motivi, quali: a. mancanza di spirito religioso che sia di scandalo agli altri, b. grave trasgressione alle norme del Diritto Canonico e alla disciplina del Collegio, specialmente se ogni richiamo sia stato inutile, c. grave negligenza negli studi. 8. Le cause della dimissione devono essere esposte all'alunno, dandogli la possibilità di rispondere. Il Rettore tuttavia, in quanto è possibile, durante l'anno accademico non dimetta nessuno, lo faccia piuttosto alla fine. Modo di vivere il sacerdozio nel Collegio 9. Il Collegio deve conformarsi alla comunità ecclesiale. "L'identità sacerdotale, come ogni identità cristiana, ha la sua fonte nella Santissima Trinità, che si rivela e si autocomunica agli uomini in Cristo, costituendo in Lui e per mezzo dello Spirito la Chiesa come germe e inizio del Regno" (Pastores dabo vobis 12). 10. Bisogna che il Collegio tenda a diventare come "comunità dei discepoli del Signore nella quale si celebra la stessa liturgia (che permea la vita di spirito di preghiera), formata ogni giorno nella lettura e nella meditazione della Parola di Dio e con i: sacramento dell'Eucaristia e nel esercizio della carità fraterna e della giustizia, una comunità nella quale, il progresso della vita comunitaria e nella vita, di ciascun suo membro, risplendono lo spirito di Cristo e l'amore verso la Chiesa'' (Pastores dabo vobis 60). 11. Del momento che la Liturgia Eucaristica e la Liturgia delle Ore sono il fondamento della vita sacerdotale, gli alunni del Collegio sono tenuti alla partecipazione quotidiana alla celebrazione dell'Eucaristia, delle Lodi Mattutine e dei Vespri con la comunità monastica, a meno che non siano impediti a causa del ministero pastorale. 12. Lo studio, dopo la vita spirituale, è il principale impegno degli alunni. Per questo, tralasciate altre occupazione, si dedichino con massimo impegno agli studi. Informino il proprio Ordinario o Superiore e il Rettore del Collegio dei progressi, delle difficoltà e degli esami superati. Esercitino il ministero pastorale col consenso del proprio Ordinario in misura che non sia a scapito degli studi. 13. Gli alunni bisogna che rispettino la regola del silenzio che nel monastero è di grande importanza a differenza che in una semplice casa di studenti. Questo vale soprattutto durante la notte. Pertanto nelle ore notturne le riunioni nelle camere e nei luoghi comuni, l'uso della televisione e qualsiasi rumore devono cessare. Per rientrare la sera dopo l'ora fissata dal Rettore si richiede uno speciale permesso del Rettore. 14. Il mangiare insieme è segno e mezzo di carità fraterna. Tutti gli alunni per ordine servano a mensa. Chi non potesse partecipare al pranzo comune lo faccia presente al Rettore. Tutti collaborino per rendere meno faticoso il lavoro dei servitori e delle suore della cucina. Secondo la Regola di San Benedetto a tavola non deve mai mancare la lettura. La lettura duri fino al segno del superiore. Prima a nessuno sia lecito parlare. 15. Se uno è infermo, informi il Rettore perché provveda alle cure. 16. Ospiti e visitatori normalmente si ricevano in parlatorio. Se qualcuno, con il permesso del Rettore può andare nella camera dell'alunno non si trattenga oltre l'ora stabilita dal Rettore. Non è mai lecito accogliere donne nelle camere. "I vari membri della comunità del Collegio riuniti dallo Spirito in un'unica fraternità, collaborino, ciascuno secondo il proprio dono, alla crescita di tutti nella fede e nella carità. per prolungare nella Chiesa e nella storia la presenza salvifica di Gesù Cristo, il buon pastore" (Pastores dabo vobis 60).
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